Hai previsto attività formative a favore dei dipendenti della tua azienda?
Vuoi investire nello sviluppo e consolidamento delle competenze tecnologiche 4.0?
Al via l’incentivo a sostegno delle aziende che erogano a favore dei propri dipendenti attività formative per lo sviluppo di competenze inerenti le tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”, concedendo il rimborso di una parte del costo dei lavoratori in formazione.
A chi si rivolge?
Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese di ogni forma giuridica e settore economico aventi sede legale o operativa nel territorio nazionale.
Costituiscono requisiti indispensabili la non sussistenza nei confronti dell’azienda di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché la regolarità con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Sono escluse le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’ Articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Ai fini del calcolo dell’incentivo sono ammessi in qualità di destinatari della formazione esclusivamente i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o in apprendistato.
Nulla osta inoltre alla partecipazione ai corsi di collaboratori non titolari di contratti di lavoro subordinato, i quali saranno ammessi alla formazione in qualità di “uditori” ed il cui costo non concorrerà al calcolo del credito d’imposta.
1. Quali sono le attività ammissibili?
La norma ammette le attività formative volte all’acquisizione e consolidamento delle competenze rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Le attività formative possono riguardare gli ambiti vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, applicati alle seguenti tecnologie 4.0:
big data e analisi dei dati;
cloud e fog computing;
cyber security;
simulazione e sistemi cyber-fisici;
prototipazione rapida;
robotica avanzata e collaborativa;
sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
interfaccia uomo-macchina;
manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
internet delle cose e delle macchine;
integrazione digitale dei processi aziendali.
In ogni caso sono escluse dal beneficio le attività di formazione finalizzate all’assolvimento degli obblighi formativi in materia di apprendistato, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente o di altre norme cogenti in materia di formazione.
2. Quali sono le spese ammissibili?
Le spese che concorrono al calcolo del credito d’imposta sono quelle relative ai costi di:
Personale dipendente in qualità di discenti per il tempo occupato nella formazione. Per il calcolo del costo del personale si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati.
Personale dipendente che svolga attività di docenza o tutoraggio. La spesa è ammessa con gli stessi criteri di quantificazione applicati al personale discente e con un massimale del 30% della retribuzione annua lorda (RAL).
Certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000, riconosciute alle sole imprese non soggette a revisione legale dei conti e nel rispetto dei massimali definiti al punto 5.
Servizi di consulenza progettuale e gestionale connessi al progetto di formazione.
Spese di viaggio e di alloggio per personale dipendente coinvolto come discenti, docenti e tutor.
Materiali e forniture con attinenza diretta al progetto.
Spese generali indirette (locazione, spese amministrative, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione.
3. Qual è la documentazione necessaria?
Al fine del riconoscimento del credito d’imposta, a seguito dell’erogazione delle attività formative e del sostenimento delle spese, le aziende sono tenute a conservare la seguente documentazione:
Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesti la coerenza delle spese con quanto previsto dalla norma, nonché il loro sostenimento;
Relazione di chiusura attività che illustri le modalità didattico-organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Qualora l’azienda organizzi le attività formative utilizzando personale interno, la relazione dovrà essere redatta dal dipendente che ha ricoperto il ruolo di responsabile aziendale per la formazione o di docente o di tutor. Nel caso in cui l’azienda commissioni esternamente la formazione, la relazione dovrà essere redatta da uno dei soggetti indicati al punto 4 della presente nota informativa.
Tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svolte, il sostenimento delle relative spese e la corretta quantificazione del credito spettante.
I registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
4. Erogatori della formazione e modalità formative
Il legislatore considera ammissibili le sole attività formative erogate da:
Personale dipendente dell’azienda beneficiaria del credito d’imposta.
Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa.
Università pubbliche o private e strutture ad esse collegate.
Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001.
Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
Tra le modalità formative è ammessa anche la Formazione a Distanza (sincrona o asincrona), la quale deve rispondere a stringenti criteri di tracciabilità e verifica in itinere delle competenze acquisite.
5. Ammontare incentivo
L’agevolazione consente alle aziende il recupero delle spese dettagliate al precedente punto 2, nelle percentuali e con i massimali di seguito elencati:
50 % per le piccole imprese (fino ad un massimale di 300.000 €).
40 % per le medie imprese (fino ad un massimale di 250.000 €).
30 % per le grandi imprese (fino ad un massimale di 200.000 €).
Indipendentemente dalle dimensioni aziendali, ma nel limite dei massimali sopra indicati, la percentuale di credito di imposta sale al 60% delle spese sostenute per tutte le aziende che coinvolgano nelle attività formative lavoratori rientranti nelle categorie di persone dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
L’articolo 2 del Regolamento (UE) 2014/651 del 17 giugno 2014 stabilisce che rientrano nella categoria di grandi imprese quelle che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di EUR.
Sono considerate medie imprese quelle che occupano da 50 a 249 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Si definiscono infine piccole imprese le aziende che occupano meno di 49 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Se la tua impresa soddisfa i requisiti elencati, l’incentivo a sostegno delle attività formative finalizzate allo sviluppo e consolidamento di competenze tecnologiche 4.0, potrebbe rappresentare una grande opportunità per il tuo business.
Cosa aspetti? Noi di Deeply Agrifood siamo a tua completa disposizione per seguirti nelle pratiche e analizzare nel dettaglio il tuo contesto aziendale, al fine di poter avere accesso a tali agevolazioni.
Contattaci subito scrivendo una email a: info@deeplyagrifood.it
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